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Sez. 1, Sentenza n. 217 del 11/12/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 223030 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Richiesta di riesame proposta dal solo difensore dell'imputato - Indicazione del domicilio al quale dev'essere inviato l'avviso destinato all'imputato - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223030-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, dovendosi considerare la richiesta di riesame proposta dal solo difensore dell'imputato come proveniente comunque dalla "parte" che si identifica nell'imputato medesimo, deve trovare applicazione, anche in questo caso, il disposto di cui all'art. 324, comma 2, c.p.p., secondo cui detta richiesta, quando l'imputato non sia detenuto o internato ovvero non abbia già dichiarato o eletto domicilio ovvero ancora non si sia proceduto a norma dell'art. 161, comma 2, c.p.p., deve contenere l'indicazione del domicilio al quale dovrà essere inviato l'avviso previsto dal successivo comma 6 dello stesso art.324. Ne deriva che, in mancanza di siffatta indicazione, legittimamente la notifica di detto avviso all'imputato potrà essere effettuata mediante consegna al difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)