Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 28/09/1971 (Rv. 353822 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO - DIRITTO DI SURROGAZIONE - LIMITI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO - DIRITTO DI SURROGAZIONE - LIMITI.*
Nel caso di concorso di colpa dell'assicurato, danneggiato, nella produzione dell'evento lesivo, il diritto di surrogazione dell'assicuratore, che abbia provveduto alla corresponsione dell'indennita integrale, nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile non e limitato alla quota di indennita proporzionale al grado di colpa del terzo responsabile, ma trova soltanto limitazioni (derivanti dal principio che l'avente causa non puo vantare diritti maggiori e diversi da quelli che competono al dante causa) nell'ambito della somma effettivamente dovuta dal terzo responsabile al danneggiato. Pertanto, nel predetto caso l'accoglimento della domanda di surrogazione dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennita integrale, presuppone l'accertamento che l'indennita della quale viene chiesto dall'assicuratore il rimborso non ecceda la somma concretamente dovuta dal danneggiante a titolo di risarcimento. (Conf 45'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)