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Sez. 2 - , Ordinanza n. 11304 del 10/05/2018 (Rv. 648099 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA | Vizio - Configurabilità - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648099-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA

Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. (Nella specie, la S.C. ha escluso fosse incorsa nel summenzionato vizio la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto una richiesta di tutela possessoria di una servitù di passaggio non limitata all'accesso alla pubblica via, ma estesa pure alla prosecuzione del detto passaggio fino al fondo dominante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)