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Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 16/11/1999 Ud. (dep. 08/02/2000) Rv. 215392 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Dolo eventuale - Compatibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215392-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Il dolo eventuale non è compatibile con il reato di ricettazione, poiché la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve provenga da delitto equivale al dubbio, mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. (Nella specie la Corte, rilevato come il giudice di merito avesse semplicemente accertato l'accettazione del rischio, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa di quanto ricevuto, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 712 c.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)