Sez. 5 - , Sentenza n. 30140 del 20/11/2019 (Rv. 655926 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Dividendi azionari - Regime fiscale nei rapporti tra società madre di capitali italiana e società figlia residente nella Repubblica federale tedesca - Convenzione del 18 ottobre 1989, ratificata con l. n. 459 del 1992 - Applicabilità - Normativa interna - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
I dividendi infragruppo erogati da una società figlia-tedesca ad una società-madre italiana, che ne possiede l'intero capitale sociale o almeno il 25%, sono esclusi dalla base imponibile del reddito di quest'ultima, trovando applicazione l'art. 24, paragrafo 2, capoverso b), della Convenzione del 18 ottobre 1989 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale della Germania, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 459 del 1992, che, in forza dell'interpretazione letterale e dei criteri di cui all'art. 31, paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, e degli artt. 23A e 23B del modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione, vieta non soltanto la doppia imposizione giuridica, ma anche quella economica internazionale a cascata. La predetta Convenzione, infatti, essendo fonte primaria e avendo carattere di specialità, prevale sull'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89 com. 2, Legge 24/11/1992 num. 459, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Tratt. Internaz. 18/10/1989 art. 24 com. 2 lett. B, Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 31 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)