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Sez. 1, Sentenza n. 2027 del 22/05/1975 (Rv. 375742 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA 'RICEVUTA PER L'IMBARCĂ’ E POLIZZA DI CARICO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE DEL TITOLO - NON COINCIDENZA TRA MERCI CONSEGNATE E MERCI SPECIFICATE NELLA POLIZZA - AZIONE DI RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE DEL GIRATARIO DELLA POLIZZA - RAPPORTI TRA CARICATORE E PORTATORE DELLA POLIZZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375742-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA 'RICEVUTA PER L'IMBARCĂ’ E POLIZZA DI CARICO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE DEL TITOLO - NON COINCIDENZA TRA MERCI CONSEGNATE E MERCI SPECIFICATE NELLA POLIZZA - AZIONE DI RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE DEL GIRATARIO DELLA POLIZZA - RAPPORTI TRA CARICATORE E PORTATORE DELLA POLIZZA - IRRILEVANZA.*

Il portatore della polizza di carico, per effetto di girata senza limitazione alcuna, e legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa delle merci consegnate rispetto a quelle che nella polizza sono specificate. A tal fine e irrilevante qualsiasi rapporto sottostante fra caricatore e portatore della polizza di carico, e, pertanto, il vettore non puo contestare la legittimazione attiva del portatore della polizza di carico eccependo che nella richiesta stragiudiziale di liquidazione del danno questi si sia dichiarato mandatario del caricatore; tale riferimento, infatti, non importa alcuna presunzione di rinunzia all'autonoma posizione soggettiva derivante dal possesso della polizza di carico e, non e idoneo a creare un diverso titolo di legittimazione (ad agire in nome altrui). (Conf 1474/67, mass n 328157; 517/67, mass n 326459; 2438/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)