Sez. 2, Sentenza n. 15784 del 24/06/2013 (Rv. 626847 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale tardiva - Legittimazione - Condizioni - Riserva di gravame differito - Necessità - Impugnazione principale della sentenza definitiva ad opera della controparte - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ. sussiste non solo relativamente ai capi, autonomi o non rispetto a quelli oggetto dell'impugnazione principale, della medesima sentenza da quest'ultima investita, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)