Sez. 3, Sentenza n. 1130 del 14/02/1984 (Rv. 433270 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - OFFERTA DI ALTRO IMMOBILE - SPESE DI TRASLOCO - ASSUNZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - OFFERTA DI ALTRO IMMOBILE - SPESE DI TRASLOCO - ASSUNZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di offerta di cambio di alloggio - prevista dall'art. 4 n. 2 della legge 23 maggio 1950 n. 253 quale causa di cessazione della proroga legale del contratto di locazione di immobile - l'assunzione da parte del locatore delle spese di trasloco si configura quale obbligazione legale accessoria (a meno che il predetto non sia dal giudice esonerato dalla stessa per l'infondatezza dell'opposizione del conduttore) e non costituisce condizione dell'Azione, con la conseguenza che l'offerta di cambio d'alloggio è validamente formulata dal locatore ancorché non sia accompagnata da espressa dichiarazione di assumere su di sè le spese del trasloco. (V 4807/81, mass n 415511).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)