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Sez. L - , Ordinanza n. 25682 del 11/10/2019 (Rv. 655510 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Credito relativo al trattamento di fine rapporto - Intervento del Fondo di garanzia - Surroga nel credito privilegiato - Presupposti.
Stato
decisa il 2019-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655510-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751 bis e 2776 c.c., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al t.f.r. in capo al lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2776 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)