Sez. 1 - , Sentenza n. 2234 del 30/01/2017 (Rv. 643710 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Richiesta di revoca dell’ammissione - Provvedimento di "non luogo a procedere" - Suscettibilità di reclamo autonomo ed immediato - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di dedurre le medesime ragioni nel giudizio di omologazione - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE
Nel concordato preventivo, il provvedimento con il quale il tribunale abbia definito il procedimento instaurato ai sensi dell’art. 173 l.fall. con un “non luogo a procedere”, non è suscettibile - in mancanza di una previsione di controllo che l'art. 164 l.fall. riserva ai decreti del giudice delegato - di immediato ed autonomo reclamo e non preclude, dunque, alla parte legittimata di costituirsi nel giudizio di cui all’art. 180 l.fall. e di contestare la sussistenza dei requisiti di omologabilità della domanda del debitore, deducendo le medesime ragioni di non proseguibilità - o di giustificata revoca - dell'avvenuta ammissione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 164, Legge Falliment. art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)