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Sez. 1, Sentenza n. 1059 del 03/10/2024 Ud. (dep. 10/01/2025) Rv. 287484-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Attività di raccolta o prelievo dei dati pertinenti al reato - Adempimenti previsti dall'art. 360 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287484-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE

In tema di indagini preliminari, le forme e le garanzie procedimentali previste dall'art. 360 cod. proc. pen. non trovano applicazione in relazione all'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, ma solo in relazione all'accertamento tecnico su quei dati, se ed in quanto qualificabile di per sé come irripetibile. (Fattispecie relativa a prelievi ematici effettuati "post mortem" sui cadaveri delle vittime).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)