Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 154 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17052
- Procedimenti innanzi alla corte costituzionale
- Istanza di correzione di errori materiali rilevati nel "considerato in diritto" e nel dispositivo della sentenza n. 1 del 1991
- Insussistenza dell'errore
- Reiezione dell'istanza.
Leggi la massima
La indicazione, contenuta nel considerato in diritto (punto 5) e nel dispositivo della sentenza n. 1 del 1991, della data 1 marzo 1990, in luogo della data del 1 marzo 1989, in quanto riportata nel d.l. n. 413/1989, non costituisce errore nella sentenza giacché si è inteso fare riferimento alla data in cui si è realmente verificata la denunciata discriminazione per effetto dell'avvenuta conversione del decreto-legge n. 413 del 1989 in legge n. 37 del 1990, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1990, con decorrenza, per gli effetti, dal 1 marzo 1990. Va quindi respinta la proposta istanza di correzione.
Parametri
- art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 1 del 1991;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che Mazzantini Giuliano ed altri, con istanza del 29 gennaio 1991 chiesto che sia corretto l'errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte nella sentenza n. 1 del 1991, rispettivamente nel n. 5 del "Considerato in diritto" "a partire dal 1° marzo 1990" e nel dispositivo "a decorrere dal 1° marzo 1990" in luogo del 1° marzo 1989, data riportata nel decreto-legge n. 413 del 1989;
che Dusi Bruno ed altri, nella memoria del 18 febbraio 1991 hanno presentato identica richiesta;
punto 2
Considerato che il detto errore non sussiste in quanto, come si legge nella stessa motivazione, si è inteso far riferimento alla data in cui si è realmente verificata la denunciata discriminazione per effetto dell'avvenuta conversione del decreto-legge n. 413 del 1989 in legge n. 37 del 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1990, con decorrenza, per gli effetti, dal 1° marzo 1990;
che, pertanto, le istanze vanno rigettate;
punto 3
Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rigetta le istanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze