Sez. 1, Sentenza n. 5039 del 18/09/1997 Cc. (dep. 28/11/1997) Rv. 208969 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Questione concernente il "fumus commissi delicti" - Proponibilità dopo il rinvio a giudizio - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Non è proponibile, in sede di riesame di provvedimento che disponga una misura cautelare reale, la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti" una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, con conseguente irrilevanza dell'incompleta trasmissione dei relativi atti, in quanto non più riesaminabili ai fini della fondatezza del provvedimento sotto il predetto profilo. (In motivazione, la S.C. ha anche osservato che non spiega alcun effetto in proposito la sentenza n. 71 del 1996 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc, pen., stante la non omologabilità delle situazioni relative alle misure cautelari personali a quelle riguardanti le misure cautelari reali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)