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Sez. 2, Sentenza n. 23740 del 04/09/2024 (Rv. 672282-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Onorari per prestazioni giudiziali civili - Provvedimento che ne contiene la liquidazione - Regime di impugnazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672282-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di pace, sebbene il procedimento si fosse svolto nelle forme del rito ordinario e non in quelle del rito speciale).

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)