Sez. L, Sentenza n. 7743 del 07/06/2000 (Rv. 537390 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa alla continuazione di un'impresa da parte degli eredi del titolare e alla costituzione di una nuova azienda da parte di uno di essi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. (testo originario), la fattispecie del trasferimento d'azienda deve essere nettamente distinta da quella della successione meramente cronologica fra due imprese con lo stesso oggetto, alle cui dipendenze il lavoratore presti la sua opera con continuità, essendo il "discrimen" costituito dal fatto che il mutamento del titolare deve lasciare inalterata la struttura e l'unicità organica del complesso aziendale, sì che i beni trasferiti - a prescindere dalle integrazioni apportate dal nuovo titolare, pure compatibili col trasferimento - siano tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (nella specie, relativa alla continuazione di un'impresa edile da parte degli eredi del titolare per il completamento degli appalti in corso e alla successiva costituzione di una nuova impresa da parte di uno degli eredi, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il trasferimento in base alla mera identità delle attività produttive delle due imprese).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)