Sez. 5, Sentenza n. 376 del 28/02/1969 Ud. (dep. 05/05/1969) Rv. 111308 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - CONTESTUALE EMISSIONE DI TITOLI DI CREDITO FALSIFICATI - CONFIGURABILITA DELLA CONTINUAZIONE - UNICITA DEL REATO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - CONTESTUALE EMISSIONE DI TITOLI DI CREDITO FALSIFICATI - CONFIGURABILITA DELLA CONTINUAZIONE - UNICITA DEL REATO - ESCLUSIONE.*
Nel caso del rilascio contestuale di piu titoli di credito falsificati, occorre avere riguardo, ai fini della continuazione, ai singoli fatti e, non all'uso dei titoli, perche, l'uso, che condiziona la punibilita della falsita, ai sensi dello art.491 cod.pen. puo anche esaurirsi in un'unica soluzione, mentre sono da considerarsi piu violazioni, commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quelle plurime alterazioni, che - sia pure intervenendo contestualmente e non cessando, percio, dall' essere varie e distinte - l'uso predetto hanno preceduto. (Conf.106594, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)