Sez. 3, Sentenza n. 10339 del 20/04/2026 (Rv. 677807-02)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Assicurazione RCA - Offerta ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Pagamento della somma offerta e non accettata - Irripetibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Somma superiore a quella liquidata - Diritto alla ripetizione dell’indebito - Sussistenza. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - In genere.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, il pagamento della somma offerta dall'assicuratore ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, ove non accettata dal danneggiato, non ha carattere irripetibile, posto che il citato art. 148 non le attribuisce il valore di riconoscimento di debito (né, men che meno, quello di confessione), né la configura come vincolante; ne consegue che, qualora l'importo corrisposto in sede stragiudiziale superi l'ammontare del danno liquidato, l'assicuratore, pur quando abbia precedentemente richiesto dichiararsene la satisfattività, ha diritto alla restituzione della somma eccedente, azionabile anche nel medesimo giudizio risarcitorio mediante domanda riconvenzionale.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 7, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)