diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17086 del 26/07/2006 (Rv. 592497 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Deposito di atti e documenti - Termine- - Inosservanza - Conseguenze - Decadenza - Portata.
Stato
decisa il 2006-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592497-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

Nelle controversie in materia di eleggibilità alla carica di consigliere regionale, la decadenza che sanziona, per il ricorrente, l'inosservanza dell'obbligo di depositare gli atti e i documenti nel termine di dieci giorni dalla notifica della domanda (art. 82, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo fissato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147) determina non già la invalidità o l'inammissibilità del ricorso né tampoco la nullità della sentenza, ma soltanto l'impossibilità di utilizzare come fonte di prova i documenti prodotti in ritardo, a prescindere dai quali la domanda può trovare accoglimento sulla base di ogni altra prova acquisita di ufficio dal giudice o fornita dall'altra parte o desunta dal comportamento delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)