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Sez. 5, Sentenza n. 5659 del 15/03/2006 (Rv. 587761 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Imposta di registro - Avviso di accertamento - Impugnazione - Mancata contestazione del valore determinato dall'Ufficio - Deduzione dell'impossibilità di individuare il regime impositivo dell'atto - Pendenza della lite - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587761-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la mancata impugnazione da parte del contribuente dell'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro, nella parte riguardante la determinazione del valore del bene trasferito, non esclude la pendenza di una controversia sul rapporto tributario, qualora il contribuente abbia fatto valere l'impossibilità di evincere dall'avviso di accertamento il regime impositivo dell'atto (nella specie, soggetto ad IVA e quindi ad imposta di registro in misura fissa).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)