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Sez. 2, Sentenza n. 4411 del 23/07/1979 (Rv. 400958 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - ONORARI PER IL PROCEDIMENTO CONCORSUALE DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - TARIFFA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1979-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400958-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - ONORARI PER IL PROCEDIMENTO CONCORSUALE DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - TARIFFA APPLICABILE.*

Ai fini dell'applicazione delle tariffe degli onorari forensi, il carattere concorsuale della procedura di amministrazione controllata rende irrilevante e non necessaria l'indagine circa l'inquadramento dell'amministrazione controllata nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, ovvero dei procedimenti contenziosi, in quanto il DM del 23 dicembre 1976, che fissa le tariffe degli onorari forensi sia in relazione alle attivita giudiziali civili che a quelle penali e stragiudiziali, stabilisce, nella parte prima relativa alle prestazioni giudiziali civili, identica tariffa sia per i procedimenti speciali (tra cui sono compresi i procedimenti di volontaria giurisdizione ed altresi i procedimenti cautelari) sia per i procedimenti concorsuali. (V 4370/77, mass n 387960).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., DM 23/12/1976 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)