Sez. 4, Sentenza n. 19825 del 09/03/2005 Ud. (dep. 25/05/2005) Rv. 231358 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ | Motivazione redatta a mano - Illeggibilità parziale - Nullità - Sussistenza - Condizioni.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ
L'illeggibilità, anche parziale, della sentenza redatta a mano può essere causa di nullità per mancanza della motivazione, risultando violato sia il principio generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sia il diritto di difesa dell'imputato, che può risultare compromesso o limitato nel momento in cui la parziale comprensione della sentenza influisca sull'efficacia dei mezzi di impugnazione che possono essere attivati; in ogni caso, la illeggibilità deve essere valutata caso per caso, apprezzata dalle parti e verificata dal giudice, che la può rilevare anche d'ufficio, trattandosi di una nullità a regime intermedio. (In motivazione la Corte ha precisato che la redazione manoscritta può essere effettuata solo eccezionalmente, nei casi di comprovata indisponibilità di scrittura meccanica e che, comunque, nei casi di incertezza in ordine alla comprensibilità, la sentenza deve essere annullata con rinvio per la redazione dell'intera motivazione ritenuta mancante).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)