Sez. 2, Sentenza n. 23513 del 18/11/2016 (Rv. 641674 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ordinanza di revoca o modifica di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. - Natura - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
I provvedimenti, diversi dalla sentenza, di revoca o modifica dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. ne condividono la natura, essendo inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere, con autorità di giudicato, su posizioni di diritto sostanziale e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)