diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 16539 del 20/06/2019 (Rv. 654594 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | Prestazioni di servizi relativi a beni immobili - Criteri - Pluralità di prestazioni - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654594-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

In tema di IVA, la territorialità della prestazione di servizi relativa a beni immobili siti in Italia è regolata dal criterio speciale di cui all'art. 7, comma 4, lett. a, del d.P.R. n. 633 del 1972, ossia quello del luogo in cui l'immobile è ubicato, il quale prevale sul criterio di collegamento generale previsto nei commi precedenti, ai quali deroga, individuato nel luogo di domicilio o di residenza o di stabile organizzazione dei soggetti che rendono dette prestazioni, senza che assuma rilievo, in caso di pluralità di prestazioni, parte delle quali relative ad immobili, l'unicità delle stesse e, nell'individuazione del criterio di collegamento, la prevalenza dell'una rispetto alle altre. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego espresso dall'Ufficio all'accoglimento dell'istanza di rimborso dell'IVA, proposta da società residente in Olanda, in relazione alle prestazioni di servizi consistenti nella concessione ai propri clienti del diritto di godimento delle piazzole di sosta site in Italia e destinate a campeggio, ritenendo irrilevante, ai fini della territorialità, la natura composita della pluralità di prestazioni da essa ulteriormente rese anche in Olanda e la conseguente unicità dell'operazione economica consistente nel fornire soggiorni turistici in Italia).

Riferimenti normativi: DPR 29/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Direttive del Consiglio CEE 17/11/2006 num. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)