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Sez. 6, Sentenza n. 12307 del 27/10/2000 Ud. (dep. 29/11/2000) Rv. 217901 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Applicabilità ad un reato a condotta abituale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217901-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

Non vi è compatibilità tra l'attenuante della provocazione e un reato a condotta abituale, quale quello di maltrattamenti in famiglia previsto dall' all'art. 572 cod. pen., contrassegnato costitutivamente da una serie di comportamenti antigiuridici di analoga natura che si ripetono e si replicano nel tempo, posto che in tal caso quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto si presenta, in realtà, come espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta, al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)