Sez. 1, Sentenza n. 2081 del 23/03/1985 (Rv. 439989 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE - PER VIOLAZIONE DI NORMA VALUTARIA - MERA INFRAZIONE AMMINISTRATIVA - ESPERIBILITÀ DELLA CONDICTIO INDEBITI - PAGAMENTO CONTRARIO AL BUON COSTUME - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE - PER VIOLAZIONE DI NORMA VALUTARIA - MERA INFRAZIONE AMMINISTRATIVA - ESPERIBILITÀ DELLA CONDICTIO INDEBITI - PAGAMENTO CONTRARIO AL BUON COSTUME - ESCLUSIONE.*
Nel caso di contratto nullo per violazione di norme valutarie, che sia stato stipulato in un momento in cui la violazione stessa integrava mera infrazione amministrativa e non reato (nella specie, prima dell'entrata in vigore del d.l. 4 marzo 1976 n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976 n. 159), l'esperibilità della "condictio indebiti", per la ripetizione di quanto pagato in esecuzione del contratto stesso, non resta esclusa dal disposto dell'art. 2035 cod. civ., il quale prevede la "soluti retentio" per il pagamento contrario al "buon costume". Tale norma, infatti, pur includendo nella nozione di buon costume non solo le regole del pudore sessuale e della decenza, ma anche i principi e le esigenze etiche della morale collettiva, non può trovare applicazione per i fatti dei quali lo stesso legislatore, escludendone la Rilevanza penale, ne attenua la valutazione negativa anche sotto il profilo etico e sociale. (V 4414/81, mass n 415119).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2035, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)