Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 22 del 1985
Massime (1)
Massima n. 10698
- Abitualità e professionalità nel reato
- Presunzione di legge
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 c.p., sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la declaratoria di abitualità del delitto sia subordinata al previo accertamento giudiziale della pericolosità sociale del soggetto, in quanto tale previsione non contrasta con la finalità rieducativa della pena. - O. n. 19/1984.
Norme impugnate
- art. 102 c.p.
Parametri
- art. 27, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 24 gennaio 1983 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma nei procedimenti di sicurezza contro Sinibaldi Lorenzo e Carlini Carlo, iscritte ai nn. 702 e 720 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 39 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma, con le due ordinanze - di identico tenore - indicate in epigrafe dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la declaratoria di abitualità (presunta) nel delitto sia subordinata al previo accertamento giudiziale della pericolosità sociale del soggetto, contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al riguardo, che ove tale pericolosità manchi e sia perciò anticipatamente revocata (in ipotesi, a breve distanza di tempo dalla sua applicazione) la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro conseguente alla declaratoria di abitualità, quest'ultima produrrebbe solo effetti "desocializzanti" (quali l'impossibilità di guidare autoveicoli, o di esercitare il commercio o di godere dei benefici previsti da provvedimenti di amnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11 T.U.L.P.S., 151 e 174, ult. cpv., c.p.).
punto 2
Considerato che tale questione, già sollevata in termini identici dal medesimo magistrato di sorveglianza con dieci precedenti ordinanze, è stata dalla Corte dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 19 del 1984.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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