Sez. 1, Sentenza n. 7194 del 05/08/1997 (Rv. 506412 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente - Ricevute incassate dalla banca successivamente all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata del correntista - Compensazione con altri crediti nei confronti del correntista successivamente fallito - Ammissibilità - Condizioni - Originario patto di compensazione o di annotazione ed elisione di partite di segno opposto - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
In relazione ad un'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, effettuata prima dell'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, qualora il fallimento del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, occorre accertare se la convenzione relativa all'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto preveda o meno una clausola che attribuisca alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse, ossia il cosiddetto patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto, in quanto solo in tale ipotesi la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso la stesso cliente conseguenti ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1858, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)