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Sez. 2, Ordinanza n. 999 del 13/10/1975 Cc. (dep. 03/01/1976) Rv. 131707 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O FERMO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI RIGETTO DELL'ISTANZA TENDENTE A FAR DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA DELL'ARRESTO - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131707-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O FERMO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI RIGETTO DELL'ISTANZA TENDENTE A FAR DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA DELL'ARRESTO - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE.*

La disciplina delle impugnazioni prevista dall'art 272 bis cod proc pen e applicabile soltanto ai provvedimenti con cui, ai sensi degli artt 269 e 272 dello stesso codice, il magistrato disponga l'escarcerazione, nel corso di un procedimento gia istituito, dell'imputato a causa o della Mancanza di indizi di colpevolezza, o dell'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il mantenimento o l'emanazione del provvedimento restrittivo della liberta personale dello stesso. Ne deriva che nel caso in cui al magistrato che istruisce il processo sia stata riproposta la questione della illegittimita dell'arresto, l'esentante provvedimento di rigetto e solo ricorribile per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 235 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 245 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)