diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2247 del 02/10/1967 (Rv. 329442 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI PROFILI GIURIDICI NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI NEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329442-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI PROFILI GIURIDICI NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI NEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello che proceda alla valutazione di profili giuridici che, pur riferendosi alle questioni sottoposte alla sua cognizione, non risultino espressamente contemplati nei motivi di impugnazione, giacche, in aderenza al principio jura novit curia, la ricerca e l'applicazione della norma astratta al caso concreto rientra nei suoi compiti istituzionali. Conforme alla sentenza n. 38-66, massima n. 320083.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)