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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38370 del 03/12/2021 (Rv. 663342 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE | Opposizione all’esecuzione - Determinazione del valore della causa - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663342-01

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile (nella specie la S.C., trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata, di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., ha ritenuto di non dover tenere conto dell'importo della condanna contenuta nel titolo esecutivo posto in esecuzione, bensì degli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione).

Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)