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Sez. 3, Sentenza n. 11334 del 17/11/1993 (Rv. 484358 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni | Richiesta di risarcimento con lettera raccomandata all'assicuratore - Interruzione istantanea del termine di prescrizione - Decorso immediato di un nuovo termine.
Stato
decisa il 1993-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484358-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta di risarcimento con lettera raccomandata all'assicuratore determina una interruzione istantanea del termine di prescrizione, il quale riprende a decorrere senza subire differimento o sospensione fino alla scadenza dello "spatium deliberandi" accordato all'assicuratore stesso, tenendo conto che questo non incide sulle possibilità di esercizio del diritto del danneggiato (non identificabile con la sola azione giudiziaria), e che, inoltre, le ipotesi di sospensione della prescrizione sono esclusivamente quelle previste, con elencazione tassativa, dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)