Sez. 1, Ordinanza n. 9810 del 16/04/2026 (Rv. 678191-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI | Art. 107, comma 4, l.fall. - Sospensione della vendita - Potere discrezionale del curatore - Presupposti - Mero calcolo matematico - Esclusione - Valutazioni di opportunità - Inclusione - Sindacato giurisdizionale - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI
L'art. 107, comma 4, l.fall., così come riformato dall'art. 94 del d.lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 7 del d.lgs. n. 169 del 2007, nello stabilire che il curatore fallimentare "può" e non "deve" sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica, con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale.
Legge Falliment. art. 107 com. 4, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 94, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)