Sez. 2, Sentenza n. 2075 del 05/11/1971 Ud. (dep. 04/04/1972) Rv. 120668 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI RITENUTI DI PREVALENTE RILIEVO - OMESSO ESAME DI ELEMENTI SPECIFICI INDICATI DALL'IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI RITENUTI DI PREVALENTE RILIEVO - OMESSO ESAME DI ELEMENTI SPECIFICI INDICATI DALL'IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
L'adempimento dell'Obbligo della motivazione, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, non e infirmato dal fatto che non siano state specificamente prese in esame particolari situazioni prospettate dall'imputato quando risulti che, con una visione piu ampia e assorbente di tutte le particolarita del caso, il giudice non ha trascurato le argomentazioni difensive, ma ha ritenuto di dare la prevalenza a considerazioni di opposta significazione e di prevalente rilievo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)