Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13548 del 01/07/2015 (Rv. 635738 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impugnabili - Sottoposizione del rimborso IVA a condizioni - Effetto - Sospensione del rimborso - Conseguenze - Riconducibilità dell'atto alla categoria di cui agli art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 19, comma 1, lett. i del d.lgs. n. 546 del 1992.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il provvedimento con il quale l'Amministrazione condiziona il rimborso di un credito IVA al previo pagamento da parte dell'istante di debiti fiscali oppure alla loro compensazione, differendone, in concreto, il pagamento, produce l'effetto giuridico proprio dell'atto tipico di sospensione del rimborso ed è, quindi, al pari di quest'ultimo, autonomamente impugnabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. i del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 23, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che la tassatività dell'elenco di cui al citato art. 19 deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. NaN lett. i__ CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23 com. NaN
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)