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Sez. L, Sentenza n. 22917 del 10/11/2015 (Rv. 637928 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Autoferrotranvieri - Sanzioni disciplinari - Motivi di appello - Effetto devolutivo - Violazione- Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637928-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

È inammissibile la doglianza, proposta per la prima volta in appello, diretta a contestare la sussunzione della clausola disciplinare (nella specie, per aver lasciato in sosta con il motore acceso il bus di linea, che si era messo improvvisamente in moto travolgendo un'autovettura aziendale e provocando il crollo del muro di cinta dell'autoparco) nell'ipotesi di cui all'art. 42, comma 10, del r.d. n. 148 del 1931, ove il ricorso introduttivo in primo grado si fondi sull'asserita violazione delle norme procedimentali della disciplina speciale degli autoferrotranvieri (in ispecie, sulla competenza ad adottare la sanzione), traducendosi in una violazione del principio dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 42 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)