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Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 16/01/1998 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 210134 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Reato di abusiva occupazione - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione - Uso del bene costruito su demanio - Reato - Integrazione.
Stato
decisa il 1998-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210134-01

DEMANIO

La contravvenzione di cui all'art.1161 cod.nav. ha natura di reato permanente, la cui consumazione coincide con il cessare della permanenza.Ciò si verifica con il venire meno dell'abusiva occupazione a seguito di sgombero del bene o con il rilascio di concessione demaniale o con la condanna dell'imputato in primo grado. Quanto sopra anche nell'ipotesi in cui l'occupazione sia avvenuta con la costruzione di un manufatto che l'agente continui ad usare anche dopo che sia passato in proprietà della P.A., in quanto l'uso del bene costituisce manifestazione univoca di illecito possesso del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Cod. Navig. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)