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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5130 del 26/02/2020 (Rv. 657048 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Acquisizione di beni e servizi per l'ente pubblico in violazione di regole contabili - Art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000 - Obbligazione diretta del funzionario - Ambito applicativo - Enti pubblici diversi dagli enti locali - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657048-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

L'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede un rapporto obbligatorio diretto tra il fornitore e il funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico, così escludendo la possibilità di esperire nei confronti di quest'ultimo l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento, ma tale norma riguarda esclusivamente gli enti locali, elencati nell'art. 2 del citato d.lgs., non essendo suscettibile di applicazione analogica perché di natura eccezionale, sicché ove le prestazioni siano state eseguite in favore di enti pubblici diversi, il fornitore, non avendo a disposizione altre azioni, può agire ex art. 2041 c.c. nei confronti degli enti stessi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)