diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5093 del 16/03/1999 Ud. (dep. 21/04/1999) Rv. 213195 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Impegni professionali contemporanei - Tempestività della comunicazione dell'impedimento e prospettazione della indispensabilità della presenza del difensore in entrambi i processi - Necessità - Valutazione da parte del giudice del processo di cui si chiede il rinvio dell'interesse difensivo e di quello pubblico all'immediata trattazione del procedimento - Bilanciamento delle due esigenze - Necessità.
Stato
decisa il 1999-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213195-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

In tema di legittimo impedimento del difensore a presenziare all'udienza, per consentire al giudice di valutare l'assolutezza dell'impedimento e di motivare adeguatamente in ordine al contemperamento tra le esigenze di difesa dell'imputato e quelle di giustizia, è necessario che la istanza di rinvio renda tempestivamente noti i motivi che impongono la presenza del professionista nell'altro processo in relazione alla particolare natura della attività che deve svolgere e che la stessa istanza attesti la mancanza in detto procedimento di codifensore che possa validamente assistere l'imputato, specificando, con riferimento alla peculiarità della situazione, per qual motivo non si possa far ricorso, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., alla designazione di un sostituto in almeno uno dei due processi simultaneamente pendenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)