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Ordinamento giudiziario

Testo in vigore al

Ordinamento giudiziario

Titolo primo. Disposizioni generali

Capo I. Delle autorita' alle quali e' affidata l'amministrazione della giustizia.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1 Dei giudici

1. La giustizia, nelle materie civile e penale, e' amministrata:

  1. 1) dal giudice conciliatore;

  2. 2) dal pretore;

  3. 3) dal tribunale;

  4. 4) dalla corte di appello;

  5. 5) dalla corte suprema di cassazione.

2. Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'Impero e degli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonche' le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

Art. 2 Del pubblico ministero

1. Presso le corti e i tribunali e' costituito l'ufficio del pubblico ministero.

2. Presso le preture le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dalle persone indicate nell'art. 72, nei casi determinati dalla legge.

Art. 3 Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari

1. Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.

2. Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali ed uscieri giudiziari. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28.

3. Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

Art. 4 Ordine giudiziario

1. L'ordine giudiziario e' costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.

2. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

3. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

4. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

Art. 5 Organici; sedi giudiziarie

1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

Art. 6 Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati

1. I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 127.

2. Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati e' emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7 Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero

1. Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonche' i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 8 Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie

1. Per essere ammesso a funzioni giudiziarie e' necessario:

  1. 1° essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F.;

  2. 2° avere l'esercizio dei diritti civili;

  3. 3° avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

  4. 4° possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni.

Art. 9 Giuramento

1. I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ».

2. Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

Art. 10 Termine per l'assunzione delle funzioni

1. I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.

2. Tale termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ma puo' essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessita' di servizio.

3. Il Ministro puo' anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro.59

4. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro puo' pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato e' considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennita' per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

Art. 11 Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni. Riammissione in servizio

1. Il magistrato, che non assume le sue funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli e' stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego, ma puo' essere riammesso nell'ordine giudiziario, con lo stesso grado, mediante un nuovo decreto. In tal caso il servizio anteriore si ricongiunge con il successivo, ai fini dell'anzianita'.

2. La facolta' di riassunzione cessa col decorso di un anno dalla data di registrazione del decreto di nomina, di promozione o di tramutamento.

Art. 12 Obbligo della residenza. Sanzioni

1. Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non puo' assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.

2. Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo e' soggetto a provvedimenti disciplinari, e puo' comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza abusiva.

Art. 13 Esenzione da uffici e servizi pubblici

1. I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Art. 14 Potesta' di polizia dei giudici

1. Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto cio' che e' necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.