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Sez. L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013 (Rv. 625610 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Mancato esame di un'istanza istruttoria - Richieste di esame autoptico - Omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Rilevanza "ex" art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sotto il profilo motivazionale.
Stato
decisa il 2013-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625610-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una c.t.u., cui è assimilabile la richiesta di esame autoptico) per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)