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Sez. L, Sentenza n. 7995 del 13/08/1998 (Rv. 518034 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Pluralità di fatti contestati - Sentenza di secondo grado riferentesi anche ad un comportamento ritenuto esente da censura nella sentenza di primo grado - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518034-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La sentenza di appello che, decidendo sull'impugnazione proposta dal lavoratore avverso, la sentenza di rigetto della sua domanda di annullamento di un licenziamento disciplinare, consideri elemento atto ad integrare la fattispecie giustificativa del recesso un comportamento del lavoratore, valutato dal primo giudice come sostanzialmente esente da censura e come tale non portato all'esame del giudice del gravame, può considerarsi affetta dal vizio di ultrapetizione soltanto se, nel caso concreto, il suddetto comportamento abbia assunto un rilievo decisivo nel giudizio espresso in ordine alla gravità della condotta del lavoratore e alla proporzionalità della sanzione espulsiva. (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la sentenza di secondo grado che, pur avendo fatto riferimento anche ad un comportamento ritenuto esente da censura nella sentenza di primo grado, nelle valutazioni conclusive della pluralità di fatti addebitati al lavoratore aveva, però, richiamato e fatto propria la motivazione del primo giudice sottolineandone la correttezza del giudizio espresso in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)