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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5374 del 18/03/2016 (Rv. 638900 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Reclamo avverso sentenza di fallimento - Comunicazione a mezzo PEC del testo integrale del decreto reiettivo dello stesso - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione in cassazione - Inidoneità.
Stato
decisa il 2016-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638900-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

La comunicazione del testo integrale del decreto reiettivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., novellato dal d.l. n. 90 del 2014, n. 90, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014) dalla cancelleria della corte d'appello per posta elettronica certificata (PEC), non è idonea a farne decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 14, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)