Sez. 3, Sentenza n. 537 del 27/01/1982 (Rv. 418249 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - SOSTITUZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - SOSTITUZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La sostituzione del consulente tecnico d'ufficio rientra nel novero delle facoltà discrezionali del giudice del merito, il cui Esercizio - tanto in senso positivo che negativo - non è soggetto al Sindacato di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. (Conf 2257/70, mass n 348420; (Conf 3078/74, mass n 371544).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)