Sez. L, Sentenza n. 154 del 10/01/2006 (Rv. 585803 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Deduzione del fatto ignoto da quello noto - Criteri - Fattispecie.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI
Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità'. Il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato. (Nel caso di specie, concernente il licenziamento in tronco del dipendente di un istituto bancario con mansioni di tesoriere, sul presupposto della sottrazione di somme considerevoli da un apparecchio bancomat e dalla cassaforte, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, aveva ritenuto provato che l'unica chiave del bancomat utilizzabile era quella in possesso del tesoriere che ne aveva la custodia in via esclusiva; aveva escluso la possibilità del prelievo, dalla cassetta di sicurezza, dell'altro esemplare, una volta accertata l'esistenza del duplicato; aveva rilevato, infine, con specifica motivazione, che l'unico accenno ad una terza chiave era emerso da una sola deposizione testimoniale, in modo assolutamente ipotetico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)