diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13256 del 31/05/2010 (Rv. 613747 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Mancata prestazione lavorativa da parte di tutti i dipendenti per causa non imputabile al datore di lavoro - Diritto alla retribuzione - Esclusione - Lavoratori con rapporto già sospeso per malattia ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. - Diritto alla retribuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613747-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile (nella specie, per l'adesione ad uno sciopero da parte della stragrande maggioranza del personale dipendente e la conseguente inutilizzabilità del personale residuo non scioperante), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già sospeso per malattia ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., atteso che la speciale disciplina dettata per ragioni di carattere sociale dall'art. 2110 cod. civ. investe in via esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, e su di essa non possono pertanto incidere le ragioni che, nel medesimo periodo di sospensione del rapporto, rendano impossibile la prestazione di altri dipendenti in servizio, senza che, peraltro, possa in tal modo configurarsi una violazione del principio di parità di trattamento, posto che detto principio non può essere validamente invocato al fine di eliminare un regime differenziale voluto a tutela di particolari condizioni già ritenute meritevoli di un trattamento privilegiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)