Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 09/10/1967 Ud. (dep. 05/02/1968) Rv. 106649 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE -ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE -CRITERI.*
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE -ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE -CRITERI.*
Ai fini dell'applicabilita, in tema di reato continuato, dell'attenuante prevista dall'art.62 n.4 cod.pen. deve aversi riguardo alla entita non del danno cagionato da ciascuno dei reati uniti dal vincolo della continuazione, ma soltanto di quello derivante dal reato che viene assunto come il piu grave per la Determinazione della pena base. (V.103334, 103254, anno 1967, e ivi citate 102430, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)