Sez. 2, Sentenza n. 1345 del 08/10/1971 Ud. (dep. 07/03/1972) Rv. 120357 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - ACCERTAMENTO RELATIVO - RIFERIMENTO AL SOLO DANNO DIRETTO E IMMEDIATO - DANNO NON PATRIMONIALE, POTENZIALE ED EVENTUALMENTE FUTURO - NON PUO ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - ACCERTAMENTO RELATIVO - RIFERIMENTO AL SOLO DANNO DIRETTO E IMMEDIATO - DANNO NON PATRIMONIALE, POTENZIALE ED EVENTUALMENTE FUTURO - NON PUO ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL'ATTENUANTE.*
Il danno da considerare, ai fini della concessione della circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen, e soltanto quello patrimoniale diretto e immediato, cagionato alla persona offesa dal reato, mentre non dev'essere tenuto presente il danno non patrimoniale o quello, patrimoniale o no, che si presenti solo come potenziale e possa eventualmente verificarsi dopo il momento consumativo del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)