Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (Biennio giuridico ed economico 2008 - 2009). (10G0231)
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto in particolare l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui al citato articolo 112, commi primo e secondo, che dispongono che il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;
Visto l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ove e' disposto che, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio normativo 2008 - 2011 ha durata limitata al biennio 2008 - 2009 anche per gli aspetti giuridici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio giuridico ed economico 2008 - 2009, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;
Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2008-2009, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 3 agosto 2010 ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e FP CGIL Coordinamento esteri;
Considerato che le relazioni sindacali tra il Ministero degli affari esteri ed i sindacati rappresentativi della carriera diplomatica, nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilita', sono improntate ai principi di lealta' e correttezza nel quadro di un comune impegno mirante da un lato al miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale dei dipendenti, dall'altro all'esigenza di migliorare e mantenere elevata la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali del predetto Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in 30 aprile 2008, n. 1069, adottato in attuazione del citato articolo 112, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 112, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Art. 2 Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3 Struttura del trattamento economico
1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante, e indennita' integrativa speciale;
b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.
Art. 4 Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore 108.269,40
Ministro plenipotenziario 92.127,05
Consigliere d'Ambasciata 71.408,52
Consigliere di legazione 55.316,46
Segretario di legazione 41.437,06
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore 108.889,00
Ministro plenipotenziario 92.791,00
Consigliere d'Ambasciata 72.001,00
Consigliere di legazione 55.814,00
Segretario di legazione 41.818,00
3. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 5 Retribuzione individuale di anzianita'
1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.
Art. 6 Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato da ulteriori risorse finanziarie consistenti in euro 145,00 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dall'anno 2009.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2007.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Art. 7 Retribuzione di posizione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
a) Segretario Generale, euro 205.000,00;
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale, euro 115.000,00;
b) Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, euro 93.300,00;
c1) Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 euro 60.000,00;
c) Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unita', euro 54.000,00;
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008,euro 33.700,00;
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione, euro 16.000,00;
e) Capo sezione, euro 14.400,00;
f) Funzionario addetto agli uffici, euro 10.662,80.
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.
3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2008-31 dicembre 2009, nei valori annui lordi per tredici mensilita' stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
Art. 8 Retribuzione di risultato
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i parametri della retribuzione di risultato, correlati alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 e successive modificazioni, sono definiti come segue:
a) Segretario Generale: 100,00;
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale: 78,75;
b) Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 : 72,90;
c1) Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 52,20;
c) Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unita': 51,70;
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 26,00;
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione: 19,00;
e) Capo sezione: 11,80;
f) Funzionario addetto agli uffici: 9,90.
Art. 9 Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri
1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verra' corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069, individuate tramite decreto del Direttore Generale per le risorse umane e l'organizzazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, che si applica anche al biennio 2008 - 2009, si provvede nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.
Art. 10 Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4, 7, 8 e 9 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi nonche' sui contributi di riscatto.
Art. 11 Spese per mezzi di trasporto per missione
1. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale, nel caso di missione, spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede centrale e il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determino delle condizioni che non consentono l'utilizzazione del mezzo pubblico o per una particolare e motivata necessita' di raggiungere rapidamente la sede di missione o il terminal ferroviario o aeroportuale. Le stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale.
2. All'applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni.