Sez. 4, Sentenza n. 9525 del 09/04/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166435 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - EQUIPE CHIRURGICA - COMPITO - OPERAZIONE CHIRURGICA SULL'ADDOME - ABBANDONO, NELLA CAVITÀ OPERATA, DI UNA GARZA - PROCESSO INFIAMMATORIO - REATO COLPOSO DI LESIONI - RESPONSABILITÀ DELL'ANESTESISTA - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - EQUIPE CHIRURGICA - COMPITO - OPERAZIONE CHIRURGICA SULL'ADDOME - ABBANDONO, NELLA CAVITÀ OPERATA, DI UNA GARZA - PROCESSO INFIAMMATORIO - REATO COLPOSO DI LESIONI - RESPONSABILITÀ DELL'ANESTESISTA - ESCLUSIONE.*
In una equipe medica, che svolge un'operazione chirurgica, l'anestesista è deputato a controllare lo stato di insensibilità del paziente all'Azione chirurgica, la sua reazione e magari la sua sicurezza dal punto di vista circolatorio, mentre non ha nessuna Competenza e, quindi, nessun incarico di porre o estrarre tamponi dalla cavità soggetta all'operazione. Ne consegue che l'anestesista non risponde del fatto che venga dimenticato nell'addome del paziente una garza laparatomica, che dia luogo ad un processo infiammatorio endoperitoneale, con formazione di una sacca purulenta inglobante il corpo estraneo e producente lesioni colpose gravi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)