Sez. L, Sentenza n. 5545 del 15/05/1993 (Rv. 482372 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Nei confronti dell'I.N.P.D.A.I. per i dirigenti di aziende industriali - Società esercente attività di "factoring" - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
Nel regime anteriore all'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e con riguardo all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973) che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.I. di tutti i dirigenti di aziende industriali, la società esercente attività di factoring deve esser considerata impresa industriale ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., in quanto detta attività - che non si risolve nella pura e semplice cessione di crediti, ma comporta l'assunzione di una serie di altre obbligazioni con cui si realizza una forma di cooperazione nella gestione della impresa-concreta un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'organizzazione e l'impiego dei fattori produttivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)